OSSERVAZIONI IN MERITO
ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.DET-AMB-2019-5974 DEL 20/12/201
avente ad oggetto l’aggiornamento dell’AIA rilasciata alla ditta
INALCA S.p.A.
PREMESSA - IL CONTESTO
TERRITORIALE
-
Il Comune di Castelvetro è
ricco produzioni tipiche di pregio (ciliegia, lambrusco, aceto
balsamico) e, grazie alla bellezza del suo centro storico, alla
varietà delle iniziative che vi si svolgono, alle numerose attività
agrituristiche che si sono sviluppate è meta di un flusso turistico
importante per l’economia del territorio, testimoniato dall’
attribuzione della bandiera arancione del TCI.
-
Purtroppo, in particolare
nella zona di Settecani, l’equilibrio ambientale e la vivibilità
per la popolazione residente è in parte compromessa da vari fattori
di inquinamento:
-
traffico
– i dati Arpae, derivati dalla rilevazione del traffico a
Settecani nel periodo settembre – ottobre 2016, riportano più di
15.000 veicoli medi/g. feriale di cui otre 1.500 camion e
autoarticolati che posizionano Settecani, quanto a inquinamento da
polveri sottili e No2 (biossido di azoto) a livello della via
Giardini di Modena, pur essendo la frazione ubicata in zona
circondata da campagna e quindi sufficientemente aperta alle
correnti atmosferiche;
-
emissioni odorigene e non
di altre aziende, in particolare del settore carni e derivati,
ubicate in comune di Catelnuovo Rangone. L’Assessore all’
Ambiente di questo comune ha recentemente dichiarato alla stampa
che, nel 2020, si procederà ad una nuova rilevazione delle
emissioni odorigene in quanto, nel 2019, sono aumentate le lamentele
della cittadinanza riferite alla percezione delle stesse;
-
la stessa ditta Inalca,
per sua stessa ammissione e secondo quanto riportato al punto C2.1.1
della determina oggetto di queste ossevazioni, già contribuisce
alle “emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera (NOx, CO2,
materiale particellare, SOV) e sostanze odorigiene” mediante
“emissioni convogliate, diffuse e fuggitive”;
-
più in generale si rileva
come i Comuni di Castelnuovo
Rangone e Spilamberto sulla
base della Legge Regionale n.51/2011, siano inseriti in
zona rossa
(sforamento limiti PM10 –polveri sottili e NO2) e Castevetro
in zona arancione
(superamento dei limiti di PM10);
-
sotto l’aspetto del
patrimonio idrico,
la stessa determina ARPAE di cui all’oggetto definisce la “parte
di territorio in cui ricade il sito del nuovo impianto ad “ALTA
vulnerabilità all’
inquinamento degli
acquiferi”, con presenza tutt’altro che trascurabile di cloruri,
ferro, manganese, ammoniaca, nitrati, ecc…
Occorre notare che tutta la
prima parte della determina in oggetto fa costante riferimento al
contesto ambientale con dati risalenti al 2011 e, quindi, non del
tutto plausibili oggi in quanto è difficile credere che i valori
degli inquinanti si siano rimasti inalterati negli ultimi 9 anni.
Il quadro complessivo sopra
delineato lascerebbe pensare che, nel nostro territorio, gli
insediamenti produttivi dovrebbero essere tenuti ad adottare maggiori
cautele e le migliori soluzioni messe a disposizione dalla
tecnologia, per minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente e la
salute delle popolazioni interessate.
-
VIA E AIA
La determinazione ARPAE
oggetto di queste osservazioni riporta quanto segue ( pag.3 di 6):
-
“il progetto inerente
l’ulteriore attività di rendering
prevista presso l’impianto (è stato) approvato a seguito di
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con Delibera
della Giunta Provinciale di Modena n.2018 il 26/06/2012”;
-
“preso atto che...... il
gestore dichiara che il suddetto impianto di
rendering è
autorizzato ma non esistente”;
-
“verificato che
l’ efficacia temporale della VIA
è fissata nel citato provvedimento in cinque anni dal 26/6/2012
(quindi fino al
26/06/2017).
Trascorso tale periodo, salvo proroga concessa dall’ autorità
competente su istanza del proponente, la procedura di VIA deve
essere reiterata”;
-
“considerato che non
risultano agli atti istanze di proroga”;
-
“vista la nota trasmessa
dalla Ditta il 27/12/2018……….(in cui) il gestore dichiara che
l’impianto……. non è stato realizzato e che pertanto
le prescrizioni contenute (nelle Determina del 31/08/2018) da 17 a
37 e da 43 a 57 devono ritenersi non più attuali”;
-
“valutato che alla luce di
quanto sopra riportato l’ impianto di rendering
oggetto della procedura di VIA non può essere realizzato se non
previa reiterazione della procedura di VIA;
-
ritiene “pertanto(??)
necessario procedere all’ aggiornamento dell’ AIA vigente,
sostituendola al fine di stralciare ogni riferimento all’ impianto
di rendering…” (pag 3 di 6);
-
”Pertanto nel presente atto
si procede ad eliminare
qualsiasi riferimento all’ impianto di rendering e alla relativa
attività di eliminazione o recupero di carcasse e residui
animali….” (Allegato
1 pag 2 di 54)
In sostanza, secondo ARPAE:
il rendering non si può più fare perché è scaduta la VIA, quindi
si autorizza
un impianto che è un rendering a tutti gli effetti (vedi
punto successivo) ma non ha un nome preciso, così abbiamo una
semplice modifica “NON SOSTANZIALE” alle autorizzazioni
precedenti.
Si tratta, evidentemente,
di una finzione semantica e di uno strappo rispetto alle normative
vigenti. Se la VIA è scaduta, logica vorrebbe che fosse reiterata
con il percorso conseguente perché, come dimostriamo al successivo
punto 2), le lavorazioni foriere di inquinamento odorigeno restano le
stesse del RENDERING autorizzato sulla base di una VIA scaduta e mai
costruito. Adottando pedissequamente le argomentazioni dell’azienda,
con l’autorizzazione in oggetto, si vanno a ridurre drasticamente
le soluzioni tecniche e le cautele volte ad abbattere gli effetti
negativi sull’ ambiente.
2) PERCHE’ IL NUOVO
IMPIANTO E’ UN RENDERING
La stessa ditta INALCA
ammette, al punto 4 della “Comunicazione Modifica di AIA”, che
“questo impianto di trasformazione e valorizzazione di prodotti
alimentari differisce
di poco da quanto
già autorizzato in precedenza”, ovvero con le Determinazioni n.231
del 21/06/2012 e n. 441 del 31/08/2018. Dette determinazioni
autorizzavano anche l’attività “ELIMINAZIONE E RECUPERO DI
CARCASSE E RESIDUI ANIMALI (RENDERING)”.
A pag. 14 di 64 della
det.n.441 del 31/08/2018 (precedente a quella di cui si tratta nelle
presenti note) il capitolo intitolato IMPIANTO
DI RENDERING
descrive un processo
produttivo del tutto simile (trattamento di materiale osseo,
materiali molli-tessuti e grasso per produzione di grassi e farine) a
quello della determina oggetto delle presenti osservazioni.
Il fatto che il nuovo progetto non comprenda più i residui animali
di CATEGORIA 1 non può essere, di per sé, indicativo di una minore
produzione di fattori odorigeni.
ARPAE,
sulla base delle metodologie nazionali in materia di MTD (Migliori
Tecniche Disponibili), nell’ allegato 1 alla determina in oggetto,
definisce un
RENDERING, come un “impianto di fusione di sotto prodotti animali”.
Il processo produttivo descritto configura proprio questa
situazione, come tutti gli altri rendering presenti nella zona, in
particolare nelle aziende del settore in territorio di Castelnuovo
Rangone.
La determina ARPAE oggetto
delle presenti osservazioni fa proprie integralmente le dichiarazioni
della Ditta INALCA secondo cui, non essendo stato costruito il
RENDERING precedentemente autorizzato, le principali prescrizioni
contenute nelle precedenti autorizzazioni “devono ritenersi non più
attuali”. Infatti
motiva l’aggiornamento dell’AIA “al fine di stralciare ogni
riferimento all’ impianto di rendering” (pag.3 di 6)
Questa operazione appare
puramente nominalistica ed arbitraria in quanto non supportata da
modifiche sostanziali al processo produttivo del nuovo impianto
rispetto a quello del RENDERING precedentemente autorizzato.
L’affermazione della Ditta
INALCA e cioè che “non si prevede la formazione di arie
maleodoranti in quanto l’impianto tratterà esclusivamente matrici
alimentari” non può essere accettata. Queste
“matrici alimentari”
sono infatti le
stesse di cui all’ AIA del 2012 riguardante il RENDERING
(quindi GRASSI,
OSSA, TESSUTO CONNETTIVO E PARTI MOLLI
con la sola esclusione delle carcasse intere e degli scarti di CAT
1). E’ quindi scontato che il processo di lavorazione produrrà
emissioni odorigene come avviene in tutti gli altri rendering della
nostra zona, le cui
emissioni di cattivi odori sono avvertite da gran parte della
popolazione dei 3 Comuni di Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto.
Sulla base di questa (a nostro
parere) errata interpretazione, vengono cancellate le prescrizioni
più stringenti contenute nelle precedenti autorizzazioni, compresa
quella del 31/08/2018.
La determinazione di
aggiornamento dell’AIA emessa il 20/12/2019 elimina
infatti tutte le “PRESCRIZIONI SPECIFICHE ALL’ IMPIANTO DI
RENDERING” e rende molto più blande quelle relative ai “REQUISITI
DEL SISTEMA DI MISURA DELLE EMISSIONI” che erano contenute nelle
autorizzazioni precedenti.
Ad esempio:
A) viene eliminata
l’applicabilità della normativa che prescrive, come MTD (Migliori
Tecniche Disponbili), per
gli “impianti di fusione dei sottoprodotti animali (RENDERING)”,
“NEI CASI DI PRESENZA DI SOSTANZE ODORIGENE LA COMBUSTIONE IN
CALDAIA O IN UN REATTORE DI OSSIDAZIONE” OVVERO UN TERMODISTRUTTORE
O POST COMBUSTORE (pag.
28 di 54 DET 20/12/2019 ).
Nella situazione attuale gli impianti Centri Flow, Centri Bone e la
linea di lavorazione grassi fusi presentano un limitato impatto
odorigeno probabilete perché, come da Det n°509 del 12/12/2011
della Provincia di Modena, le emissioni prodotte negli impianti
suddetti vengono inviate come arie comburenti nei motori esistenti di
cogenerazione. Questo sistema presenta una efficienza di abbattimento
indubbiamente superiore a quella dello Scrubber proposto.
B) il precedente obbligo
di chiusura e tenuta in aspirazione di tutti le fasi del processo
viene, nella nuova AIA, derubricato
ad un impegno aziendale generico a tener chiuso l’edificio, tranne
durante le operazione di carico e scarico
della materia prima in ingresso,” facendo
in modo di ridurre al minimo le eventuali emissioni diffuse” (pag
18 di 54 DET 20/12/2019).
C) eliminata anche la
prescrizione della precedente autorizzazione che imponeva la tenuta
in aspirazione e la filtrazione delle polveri dei silos di stoccaggio
delle farine (prescrizione
n.18, DET 31/08/2018)
D) sparisce
il divieto di “qualsiasi emissione di aria provenienti dai locali
del rendering, dai
macchinari e dagli sfiati di silos e serbatoi” senza preventivo
processo di combustione (prescrizione n° 20 DET. 31/08/2018);
E) viene
superato l’obbligo di presentare il bilancio delle arie
raffrontando quelle prodotte e quelle effettivamente trattate
(prescr.n.21 DET. 31/08/2018);
F) sono rese meno
cogenti le
procedure da seguire in caso di fermate e/o di avarie
(prescrizioni nn. 22, 23,24,25,26,27 dell’AIA 31/08/2018;
G) vengono depotenziate infine
le prescrizioni sulle modalità di registrazione e di controllo
quali-quantitativo delle emissioni rendendo di fatto più aleatoria,
per la stessa ARPAE e per gli altri enti interessati, la possibilità
di controlli sulla base di parametri e dati certi. (prescrizioni
nn.30,31,32,33,34,
35,36,37,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 dell’AIA
31/8/2018. Dette prescrizioni prevedevano, fra l’altro, che “La
messa in esercizio del processo di rendering dovrà avvenire
solamente dopo la piena funzionalità del sistema di monitoraggio
delle emissioni”(prescrizionen.51). Era prevista inoltre l’
effettuazione di un’INDAGINE OLFATTOMETRICA dopo 6 mesi dalla messa
in attività dell’ impianto e, successivamente, con cadenza annuale
(prescrizioni nn.36 e 37).
Tutto sparito o sminuito
sulla base dell’assunto, non dimostrato e non dimostrabile, che ci
troveremmo in presenza di un impianto che non sarebbe un RENDERING.
Si verifica così l’accettazione di parametri e affermazioni
aziendali tutte da verificare e che, a nostro parere, sottostimano
ampiamente gli impatti in termini ambientali del nuovo impianto.
3) Protezione del
personale addetto – Igiene Ambientale – Emissioni Diffuse
Il progetto aziendale non
presenta alcun dato relativo alla qualità dell'aria all'interno
dell'impianto. Non viene infatti specificato il numero dei ricambi
aria ogni ora negli ambienti di lavorazione che, nell'autorizzazione
del 2012 era stato proposto dalla stessa INALCA in 3 ricambi ogni
ora. In assenza di questi dati, non è possibile avere elementi certi
per quanto attiene alla protezione dei lavoratori addetti. La tenuta
in depressione degli ambienti di lavoro, consente anche di
minimizzare le eventuali emissioni diffuse.
4) LE MIGLIORI TECNICHE
DIPONIBILI (MTD/BAT)
D.LGS. 152/06 - Art.5
definizioni
“Migliori
Tecniche Disponibili (Best Available Techniques -BAT):
la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e
relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di
determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei
valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare
oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale
le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso”.
Non
sono in grado di accertare se l’AIA del 20/12/2019 contenga
effettivamente, per tutte le fasi del processo di lavorazione, la
prescrizione di impiego di MTD: mi sembra che, a volte, ci si basi
ancora su formulazioni generiche e labili impegni aziendali, non
agevolmente controllabili.
Un aspetto determinante del
processo riguarda l’abbattimento delle EMISSIONI ODORIGINE
CONVOGLIATE E DIFFUSE.
E’ noto che le MTD
prevedono per “un impianto di fusione di sottoprodotti animali
(rendering) la combustione in caldaia e/o combustione in un reattore
di ossidazione (detto anche termodistruttore o postcombustore). Lo
“SCRUBBER”
(sistema di abbattimento a umido), previsto dal progetto aziendale,
non rientra fra le
MTD per questo tipo di impianto.
Prova ne è
una ricerca
effettuata dalla stessa ARPAE relativamente al “Progetto Odori”
del Comune di Castelnuovo Rangone,
pubblicata nel 2017 e disponibile sul sito web dello stesso Comune.
In detta ricerca si
evidenzia che i termodistruttori installati nei rendering delle
aziende del territorio coinvolte nel progetto, realizzano
abbattimenti delle emissioni odorigene nell’ ordine del 99%, mentre
gli Scrubber arrivano a malapena al 30-35%.
5) IL RUOLO DEL COMUNE DI
CASTELVETRO
L’impianto di cui alla
determinazione Arpae in oggetto insiste sul territorio del Comune di
Castelvetro. E’ altresì evidente che le emissioni prodotte si
diffonderanno su territori e popolazione dei Comuni limitrofi di
Castelnuovo Rangone, Spilamberto.
Il Comune di Castelvetro ha
adottato una variante
alle N.T.A. del PRG, relativa agli impianti a biomasse. L’art.2 di
detta normativa recita:
“Le centrali a biomasse dovranno essere dotate di un postcombustore
sulle emissioni al fine di garantire l’ abbattimento degli odori
derivanti dai processi che procedono il funzionamento dei motori”.
Orbene questi processi, in un impianto che produce energia da
biomasse, ad es. di origine animale, sono quelli che si realizzano
nel RENDERING.
Ci rendiamo conto che questa
normativa non è formalmente
applicabile al caso di specie che, ciò non di meno, è del tutto
assimilabile.
Chiediamo quindi all’
Amministrazione Comunale di Castelvetro di farsi promotrice della
stessa posizione anche in questo caso, nell’ambito della Conferenza
dei Servizi.
In questa sede, infatti, a
norma del citato D.LGS. 152/06 dovranno essere acquisite le
prescrizioni del Sindaco di cui agli artt.216 e 217 del Regio Decreto
27 luglio 1934, n.1265. Tale normativa conferisce al Sindaco, in
quanto autorità sanitaria locale, il potere di intervenire come
previsto dai citati articoli, riportati di seguito:
Art.
216. Le
manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni
insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute
degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle
campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che
esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato………..
Chiunque
intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra
indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto
al podesta' (Sindaco ndr), il quale, quando lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o
subordinarla a determinate cautele.
Art.
217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti
solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbri che, possono
riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podesta'
prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o
il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel
caso di inadempimento il podesta' (Sindaco ndr) puo' provvedere di
ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge
comunale e provinciale
Va
rilevato che il tipo di attività industriale (es. macelli e
industrie di lavorazione carni) e svariate attività della Ditta
INALCA, comprese
quelle dell’impianto oggetto dell’aggiornamento AIA di cui alle
presenti osservazioni, (es. estrazione e lavorazione di grassi
animali, lavorazione sangue animale) presentano le caratteristiche
per ricadere nella previsione del D.M. 5/09/94 come LAVORAZIONI
INSALUBRI di prima o seconda classe
6) PROPOSTE
Dichiariamo in premessa di
NON avere alcuna
contrarietà pregiudiziale al progetto
oggetto della determinazione ARPAE del 20/12/2019.
A tutela della vivibilità del
territorio e della salute delle popolazioni interessate, sulla base
delle osservazioni presentate proponiamo che vengano attivate le
seguenti misure di minima, oltre a quelle già previste nell’
aggiornamento AIA di cui sopra:
6.1) prescrizione
dell’installazione di un POSTCOMBUSTORE (anziché di uno SCRUBBER)
per abbattere le emissioni odorigene;
6.2) obbligo della chiusura
e della tenuta in aspirazione/depressione di tutte le aree di
ricevimento, scarico, lavorazione e dei relativi macchinari;
ripristino del divieto di qualsiasi emissione di aria, non
convogliata all’ impianto di abbattimento proveniente dai locali di
scarico, ricevimento, stoccaggio, lavorazione, dai macchinari, dagli
sfiati e dai serbatoi;
6.3) applicazione delle
precedenti prescrizioni da 17 a 37 e da 43 a 57 della
DET-AMB-2018-4432 del 31/12/2018 con adozione integrale delle MTD in
tutte le fasi produttive e per tutti i macchinari, serbatoi,
depositi, stoccaggi da cui possano fuoriuscire emissioni
maleodoranti;
6.4) indagini
olfattometriche sia strumentali che soggettive fra le popolazioni
interessate: la prima entro il primo semestre dalla messa a regime
dell’impianto, quelle successive con cadenza annuale a carico di
ARPAE e del Comune di Castelvetro con metodologia condivisa con un
campione di popolazione interessata. In assenza di precise normative
che pongano limiti in termini quantitativi si propone di assumere e
quantificare il criterio qualitativo di “stretta tollerabilità”
individuato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.36905 del
18/06/2015 e/o di fare riferimento a normative emesse da altre realtà
regionali (DGR Regione Lombardia n° IX / 3018 del 15/02/2012).